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27/10/2015 Esclusioni da IMU non per tutti S.M.Perego
27/10/2015 La correzione del modello F24 passa tramite CIVIS S.M.Perego
27/10/2015 Pensionati – In arrivo maggiori detrazioni IRPEF S.M.Perego
27/10/2015 La cessione degli immobili sconta sempre la rendita catastale S.M.Perego
28/10/2015 La disciplina IVA della cessione agevolata dei beni ai soci S.M.Perego
26/10/2015 Nessun reverse charge per l’installazione di impianti industriali S.M.Perego
28/10/2015 Rimborsi IVA – Chiarimenti dell’A.d.E. (circ. 35 del 27.10.2015) S.M.Perego
26/10/2015 Quali contribuenti minimi nel 2016? S.M.Perego
26/10/2015 La verifica del reverse charge a carico del contribuente S.M.Perego
26/10/2015 Super ammortamenti dal 15.10.2015 S.M.Perego

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Titolo: Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro   Data : 08/05/2017
Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro
E' stata elevata, a decorrere dagli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018, la soglia al di sotto della quale occorre esperire la procedura di reclamo-mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92), da 20.000,00 euro a 50.000,00 euro (art. 10 del DL 50/2017).
Quindi, se il valore dell'atto (dunque, nella maggioranza delle ipotesi, la maggiore imposta contestata) non è superiore a 50.000,00 euro:
- notificato il ricorso entro il consueto termine (sessanta giorni dalla notifica dell'atto), non bisogna costituirsi in giudizio entro 30 giorni, in quanto occorre attendere novanta giorni per l'eventuale stipula della mediazione o accoglimento del reclamo;
- se la mediazione ha buon fine, la pretesa può essere ridimensionata, e le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo;
- il deposito del ricorso deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dallo spirare dei novanta, quindi entro 120 giorni dalla notifica del ricorso.
Fonte: DL 50/2017 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2017 - "Elevata a 50.000 euro la soglia per il reclamo/mediazione" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego