| INPS – Assegni familiari anche nelle unioni civili
L’INPS, con la circ. 5.5.2017 n. 84, ha fornito chiarimenti in merito:
- al concetto di nucleo (familiare) di riferimento per le unioni civili, collegato all'erogazione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) e degli Assegni familiari (AF) ex DPR 797/55;
- alla determinazione del reddito complessivo per i nuclei composti da genitori conviventi che, ai fini della determinazione dell'ANF, sono assimilabili ai nuclei familiari coniugali soltanto se è stato stipulato il contratto di convivenza (art. 1 co. 50 della L. 76/2016);
- al diritto all'assegno per congedo matrimoniale - una prestazione previdenziale destinata ai lavoratori che contraggano matrimonio, per un congedo della durata di 8 giorni da fruire entro 30 giorni dalle nozze – che spetta anche ai membri dell’unione.
Infine, il soggetto richiedente le predette prestazioni deve presentare la domanda in via telematica, secondo le consuete procedure, dichiarando lo stato di “coniuge”, “unito civilmente” o “convivente di fatto”.
Fonte: Circ. INPS 5.5.2017 n. 84 – Il Quotidiano del Commercialista del 6.5.2017 - "Nelle unioni civili prestazioni familiari anche per la parte non tutelata" - Tombari |