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15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
30/01/2017 Entro il 31.01.2017 il rinnovo delle password di SISTER S.M.Perego
09/01/2017 Esenti da IRPEF i terreni dei CD e degli IAP S.M.Perego
23/01/2017 Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
23/01/2017 Per le imprese minori nel principio di cassa rileva la data di registrazione – Possibile differire le fatture di dicembre S.M.Perego
23/01/2017 In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati S.M.Perego
24/01/2017 Modelli INTRASTAT soppressi dal 2017? Non vi è certezza. S.M.Perego
24/01/2017 Dal 23.1.2017 la dichiarazione di successione si compila on-line S.M.Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
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Titolo: Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi   Data : 08/05/2017
Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi
L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 4.5.2017 n. 57, ha chiarito che i nuovi limiti alla compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale), introdotti dal DL 24.4.2017 n. 50, si applicano ai crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate dal 24.4.2017 (data di entrata in vigore dello stesso DL 50/2017). Di conseguenza, i precedenti vincoli restano applicabili in relazione alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità.
Nonostante i suddetti chiarimenti, l'applicazione delle novità normative potrebbe, tuttavia, presentare ulteriori criticità per i professionisti.
Si evidenzia che gli intermediari che fino a oggi non hanno apposto abitualmente i visti di conformità potrebbero incorrere in un incremento dei costi necessari a dotarsi di una polizza assicurativa ad hoc, generalmente più onerosa rispetto a quelle "ordinarie", nonché nell'attesa di tempi tecnici richiesti per adeguare le polizze con i nuovi massimali.
Occorre inoltre considerare che l’apposizione del visto comporta un maggior onere che spesso i contribuenti non hanno intenzione di corrispondere ai professionisti abilitati in quanto vedono il loro credito, che vantano nei confronti dell’amministrazione, gravato di ulteriori oneri e spese. I tempi e le procedure di rimborso dei crediti dei contribuenti italiani, è risaputo che hanno tempi biblici, ma vederseli pure ulteriormente decurtati potrebbe spingere i contribuenti minori ad una maggiore evasione.
Si auspica che il legislatore, nella conversione in legge, ripristini i limiti precedenti.
Fonte: Dl 50/2017 – Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego