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Data Titolo Sezione Autore
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
25/07/2016 Dubbi sulla sospensione dei termini feriali a seguito di istanza di adesione S.M.Perego
30/06/2016 Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio” S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
30/06/2016 Approvato il DL “Salva banche” S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
27/06/2016 Il saldo IVA con Unico è soggetto agli interessi tenendo conto della proroga dei versamenti S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
28/06/2016 La Cassazione interviene sui tassi usurai S.M.Perego

Records 1661 to 1670 of 2397
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Titolo: Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi   Data : 08/05/2017
Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi
L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 4.5.2017 n. 57, ha chiarito che i nuovi limiti alla compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale), introdotti dal DL 24.4.2017 n. 50, si applicano ai crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate dal 24.4.2017 (data di entrata in vigore dello stesso DL 50/2017). Di conseguenza, i precedenti vincoli restano applicabili in relazione alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità.
Nonostante i suddetti chiarimenti, l'applicazione delle novità normative potrebbe, tuttavia, presentare ulteriori criticità per i professionisti.
Si evidenzia che gli intermediari che fino a oggi non hanno apposto abitualmente i visti di conformità potrebbero incorrere in un incremento dei costi necessari a dotarsi di una polizza assicurativa ad hoc, generalmente più onerosa rispetto a quelle "ordinarie", nonché nell'attesa di tempi tecnici richiesti per adeguare le polizze con i nuovi massimali.
Occorre inoltre considerare che l’apposizione del visto comporta un maggior onere che spesso i contribuenti non hanno intenzione di corrispondere ai professionisti abilitati in quanto vedono il loro credito, che vantano nei confronti dell’amministrazione, gravato di ulteriori oneri e spese. I tempi e le procedure di rimborso dei crediti dei contribuenti italiani, è risaputo che hanno tempi biblici, ma vederseli pure ulteriormente decurtati potrebbe spingere i contribuenti minori ad una maggiore evasione.
Si auspica che il legislatore, nella conversione in legge, ripristini i limiti precedenti.
Fonte: Dl 50/2017 – Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego