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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi   Data : 08/05/2017
Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi
L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 4.5.2017 n. 57, ha chiarito che i nuovi limiti alla compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale), introdotti dal DL 24.4.2017 n. 50, si applicano ai crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate dal 24.4.2017 (data di entrata in vigore dello stesso DL 50/2017). Di conseguenza, i precedenti vincoli restano applicabili in relazione alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità.
Nonostante i suddetti chiarimenti, l'applicazione delle novità normative potrebbe, tuttavia, presentare ulteriori criticità per i professionisti.
Si evidenzia che gli intermediari che fino a oggi non hanno apposto abitualmente i visti di conformità potrebbero incorrere in un incremento dei costi necessari a dotarsi di una polizza assicurativa ad hoc, generalmente più onerosa rispetto a quelle "ordinarie", nonché nell'attesa di tempi tecnici richiesti per adeguare le polizze con i nuovi massimali.
Occorre inoltre considerare che l’apposizione del visto comporta un maggior onere che spesso i contribuenti non hanno intenzione di corrispondere ai professionisti abilitati in quanto vedono il loro credito, che vantano nei confronti dell’amministrazione, gravato di ulteriori oneri e spese. I tempi e le procedure di rimborso dei crediti dei contribuenti italiani, è risaputo che hanno tempi biblici, ma vederseli pure ulteriormente decurtati potrebbe spingere i contribuenti minori ad una maggiore evasione.
Si auspica che il legislatore, nella conversione in legge, ripristini i limiti precedenti.
Fonte: Dl 50/2017 – Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego