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Data Titolo Sezione Autore
04/11/2015 Scade il 31.12.2015 l’accertamento sull’annualità 2010 S.M.Perego
22/10/2015 30 giorni per la comunicazione di cessioni e proroghe sulle locazioni S.M.Perego
05/11/2015 L’assicurazione applica la ritenuta in acconto S.M.Perego
09/11/2015 Nel 730 Precompilato saranno assenti alcune spese mediche S.M.Perego
09/11/2015 Nella cessione immobiliare prevale il prezzo valore S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
06/11/2015 A carico del contribuente l’esterovestizione S.M.Perego
01/06/2016 Al via le istanze di rimborso per l’IRAP non dovuta dagli studi professionali S.M.Perego
04/11/2015 Impatto contabile del Ddl di stabilità 2016 S.M.Perego
06/11/2015 Esenti da IMU gli immobili invenduti delle imprese immobiliari S.M.Perego

Records 841 to 850 of 2397
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Titolo: Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi   Data : 08/05/2017
Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi
L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 4.5.2017 n. 57, ha chiarito che i nuovi limiti alla compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale), introdotti dal DL 24.4.2017 n. 50, si applicano ai crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate dal 24.4.2017 (data di entrata in vigore dello stesso DL 50/2017). Di conseguenza, i precedenti vincoli restano applicabili in relazione alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità.
Nonostante i suddetti chiarimenti, l'applicazione delle novità normative potrebbe, tuttavia, presentare ulteriori criticità per i professionisti.
Si evidenzia che gli intermediari che fino a oggi non hanno apposto abitualmente i visti di conformità potrebbero incorrere in un incremento dei costi necessari a dotarsi di una polizza assicurativa ad hoc, generalmente più onerosa rispetto a quelle "ordinarie", nonché nell'attesa di tempi tecnici richiesti per adeguare le polizze con i nuovi massimali.
Occorre inoltre considerare che l’apposizione del visto comporta un maggior onere che spesso i contribuenti non hanno intenzione di corrispondere ai professionisti abilitati in quanto vedono il loro credito, che vantano nei confronti dell’amministrazione, gravato di ulteriori oneri e spese. I tempi e le procedure di rimborso dei crediti dei contribuenti italiani, è risaputo che hanno tempi biblici, ma vederseli pure ulteriormente decurtati potrebbe spingere i contribuenti minori ad una maggiore evasione.
Si auspica che il legislatore, nella conversione in legge, ripristini i limiti precedenti.
Fonte: Dl 50/2017 – Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego