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09/03/2017 Rottamabili solo i ruoli relativi a sanzioni S.M.Perego
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09/03/2017 Ancora da definire l’utilizzo dei nuovi ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) S.M.Perego
06/03/2017 Scade domani l’invio delle CU utili alle precompilate S.M.Perego
08/03/2017 L’avviamento deve essere corrisposto solo al rilascio dell’immobile S.M.Perego

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Titolo: I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ   Data : 08/05/2017
I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ
Gli imprenditori individuali che hanno proceduto all'estromissione dell'immobile strumentale entro il 31.5.2016 sono tenuti ad indicare i dati dell'operazione nel nuovo prospetto del quadro RQ del modello REDDITI 2017 PF. In particolare, nel rigo RQ81 occorre indicare:
- il valore normale dell'immobile estromesso, o il suo valore catastale (colonna 1);
- il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile stesso (colonna 2);
- la differenza positiva o negativa tra le due componenti (colonna 3).
Se la differenza è positiva (e l'estromissione è, quindi, "plusvalente") occorre poi indicare la differenza stessa, assoggettata ad imposta sostitutiva dell'8%, nonché l'imposta sostitutiva dovuta, nel successivo rigo RQ82.
La compilazione del prospetto appare particolarmente importante, in quanto ad essa la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circ. 1.6.2016 n. 26) ricollega l'efficacia dell'operazione.
Per le estromissioni perfezionate nel 2017 l'indicazione dei dati dell'operazione avverrà, invece, nel modello REDDITI 2018.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.5.2017 - "Estromissione con vista sul quadro RQ del modello REDDITI PF" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego