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11/05/2017 Parte la trasmissione telematica delle liquidazioni IVA S.M.Perego
08/05/2017 I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ S.M.Perego
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28/04/2017 Le liquidazioni periodiche IVA onerose per intermediari e contribuenti S.M.Perego
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02/05/2017 INPS – Dal 4 maggio le domande telematiche per il “Premio alla nascita” S.M.Perego
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02/05/2017 Rimborsi IVA tardivi risarciti forfetariamente S.M.Perego

Records 1421 to 1430 of 2397
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Titolo: I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ   Data : 08/05/2017
I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ
Gli imprenditori individuali che hanno proceduto all'estromissione dell'immobile strumentale entro il 31.5.2016 sono tenuti ad indicare i dati dell'operazione nel nuovo prospetto del quadro RQ del modello REDDITI 2017 PF. In particolare, nel rigo RQ81 occorre indicare:
- il valore normale dell'immobile estromesso, o il suo valore catastale (colonna 1);
- il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile stesso (colonna 2);
- la differenza positiva o negativa tra le due componenti (colonna 3).
Se la differenza è positiva (e l'estromissione è, quindi, "plusvalente") occorre poi indicare la differenza stessa, assoggettata ad imposta sostitutiva dell'8%, nonché l'imposta sostitutiva dovuta, nel successivo rigo RQ82.
La compilazione del prospetto appare particolarmente importante, in quanto ad essa la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circ. 1.6.2016 n. 26) ricollega l'efficacia dell'operazione.
Per le estromissioni perfezionate nel 2017 l'indicazione dei dati dell'operazione avverrà, invece, nel modello REDDITI 2018.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.5.2017 - "Estromissione con vista sul quadro RQ del modello REDDITI PF" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego