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21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
17/06/2016 Solo al CAF la richiesta della documentazione sui controlli formali S.M.Perego
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07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
07/06/2016 Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU? S.M.Perego
07/06/2016 Ovvie complicazioni per il canone RAI 2016 S.M.Perego
17/06/2016 L’utilizzo dei voucher deve essere pre-comunicato S.M.Perego
19/07/2016 La tassazione del reddito derivante dalla cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali dipende dalla quantità S.M.Perego

Records 1701 to 1710 of 2397
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Titolo: I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ   Data : 08/05/2017
I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ
Gli imprenditori individuali che hanno proceduto all'estromissione dell'immobile strumentale entro il 31.5.2016 sono tenuti ad indicare i dati dell'operazione nel nuovo prospetto del quadro RQ del modello REDDITI 2017 PF. In particolare, nel rigo RQ81 occorre indicare:
- il valore normale dell'immobile estromesso, o il suo valore catastale (colonna 1);
- il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile stesso (colonna 2);
- la differenza positiva o negativa tra le due componenti (colonna 3).
Se la differenza è positiva (e l'estromissione è, quindi, "plusvalente") occorre poi indicare la differenza stessa, assoggettata ad imposta sostitutiva dell'8%, nonché l'imposta sostitutiva dovuta, nel successivo rigo RQ82.
La compilazione del prospetto appare particolarmente importante, in quanto ad essa la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circ. 1.6.2016 n. 26) ricollega l'efficacia dell'operazione.
Per le estromissioni perfezionate nel 2017 l'indicazione dei dati dell'operazione avverrà, invece, nel modello REDDITI 2018.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.5.2017 - "Estromissione con vista sul quadro RQ del modello REDDITI PF" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego