Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
02/02/2009 Unico Mini news Agenzia delle Entrate
29/01/2009 Bonus famiglia - Novita DL 185/2008 news S.M.Perego
29/01/2009 Credito d'imposta aree svantaggiate news S.M.Perego
22/01/2009 News news S.M.Perego
19/01/2009 News news S.M.Perego
19/01/2009 News news S.M.Perego
10/04/2009 Contrasto all'evazione news
05/11/2008 Novita' flash news S.M.Perego
31/10/2008 Notizia news S.M. Perego
14/04/2015 Nessun Split Payment agli scontrini fiscali news S.M.Perego

Records 2221 to 2230 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ   Data : 08/05/2017
I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ
Gli imprenditori individuali che hanno proceduto all'estromissione dell'immobile strumentale entro il 31.5.2016 sono tenuti ad indicare i dati dell'operazione nel nuovo prospetto del quadro RQ del modello REDDITI 2017 PF. In particolare, nel rigo RQ81 occorre indicare:
- il valore normale dell'immobile estromesso, o il suo valore catastale (colonna 1);
- il costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile stesso (colonna 2);
- la differenza positiva o negativa tra le due componenti (colonna 3).
Se la differenza è positiva (e l'estromissione è, quindi, "plusvalente") occorre poi indicare la differenza stessa, assoggettata ad imposta sostitutiva dell'8%, nonché l'imposta sostitutiva dovuta, nel successivo rigo RQ82.
La compilazione del prospetto appare particolarmente importante, in quanto ad essa la prassi dell'Agenzia delle Entrate (circ. 1.6.2016 n. 26) ricollega l'efficacia dell'operazione.
Per le estromissioni perfezionate nel 2017 l'indicazione dei dati dell'operazione avverrà, invece, nel modello REDDITI 2018.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.5.2017 - "Estromissione con vista sul quadro RQ del modello REDDITI PF" - Odetto
Sezione:   Autore : S.M.Perego