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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro   Data : 09/05/2017
Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro
Il DL 50/2017 ha ridotto, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) dei crediti per imposte dirette, IRAP e IVA è subordinato all'apposizione del visto di conformità (ex art. 35 del DLgs. 241/97).
Le nuove norme si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a partire dal 24.4.2017; i precedenti vincoli si applicano, invece, alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità (cfr. ris. Agenzia Entrate 4.5.2017 n. 57)
I contribuenti che, in aderenza ai limiti previgenti, hanno utilizzato in compensazione i crediti per imposte dirette e IRAP per importi compresi tra 5.001,00 e 15.000,00 euro dovranno, quindi, richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi dalla quale emerge il credito, da presentare entro il prossimo settembre.
Ad avviso dell'Autore, si tratta di crediti di importo modesto sui quali il costo per il rilascio del visto di conformità potrebbe incidere in maniera rilevante: detto rilascio, infatti, comporta una serie di verifiche che prescindono dall'entità del credito e che espongono il professionista a costi e rischi.
Fonte: Notiziario Eutekne – Italia Oggi del 9.5.2017, p. 26 - "Compensazioni, i costi lievitano" - Bongi
Sezione:   Autore : S.M.Perego