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18/07/2016 Entro il 30 luglio è possibile regolarizzare l’omessa dichiarazione IMU - TASI S.M.Perego
21/07/2016 Antiriciclaggio – Novità in arrivo sull’identificazione del titolare effettivo S.M.Perego
19/07/2016 Al via le comunicazioni di anomalia dall’A.d.E. con possibilità di adempimento spontaneo del contribuente S.M.Perego
20/07/2016 Le imposte ed i bolli relative agli atti costitutivi delle start up si pagano con il Mod. F24 S.M.Perego
20/07/2016 Un’ulteriore proroga che non ci si aspettava per il Mod. 770/2016 S.M.Perego
19/07/2016 Cambia, dal 23.7.2016, l’aliquota Iva per il basilico e altre piante aromatiche S.M.Perego
19/07/2016 Comportamenti comuni per la compilazione del quadro LM del Mod. UNICO 2016 S.M.Perego
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego
12/07/2016 Chiarimenti alla detrazione IRPEF per l'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente recuperati da imprese S.M.Perego
21/07/2016 Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec S.M.Perego

Records 1731 to 1740 of 2397
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Titolo: Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro   Data : 09/05/2017
Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro
Il DL 50/2017 ha ridotto, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) dei crediti per imposte dirette, IRAP e IVA è subordinato all'apposizione del visto di conformità (ex art. 35 del DLgs. 241/97).
Le nuove norme si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a partire dal 24.4.2017; i precedenti vincoli si applicano, invece, alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità (cfr. ris. Agenzia Entrate 4.5.2017 n. 57)
I contribuenti che, in aderenza ai limiti previgenti, hanno utilizzato in compensazione i crediti per imposte dirette e IRAP per importi compresi tra 5.001,00 e 15.000,00 euro dovranno, quindi, richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi dalla quale emerge il credito, da presentare entro il prossimo settembre.
Ad avviso dell'Autore, si tratta di crediti di importo modesto sui quali il costo per il rilascio del visto di conformità potrebbe incidere in maniera rilevante: detto rilascio, infatti, comporta una serie di verifiche che prescindono dall'entità del credito e che espongono il professionista a costi e rischi.
Fonte: Notiziario Eutekne – Italia Oggi del 9.5.2017, p. 26 - "Compensazioni, i costi lievitano" - Bongi
Sezione:   Autore : S.M.Perego