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30/04/2018 L’assegnazione agevolata di beni ai soci si dichiara nel quadro RQ del modello REDDITI 2018 S.M.Perego
30/04/2018 Nel quadro E del 730_2018 e nel quadro RP REDDITI PF 2018 i nuovi oneri S.M.Perego
30/04/2018 Entro il 4 luglio 2018 si dichiarano alla CCIAA i proprietari effettivi di Spa e Trust S.M.Perego
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03/05/2018 Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale S.M.Perego

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Titolo: Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro   Data : 09/05/2017
Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro
Il DL 50/2017 ha ridotto, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) dei crediti per imposte dirette, IRAP e IVA è subordinato all'apposizione del visto di conformità (ex art. 35 del DLgs. 241/97).
Le nuove norme si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a partire dal 24.4.2017; i precedenti vincoli si applicano, invece, alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità (cfr. ris. Agenzia Entrate 4.5.2017 n. 57)
I contribuenti che, in aderenza ai limiti previgenti, hanno utilizzato in compensazione i crediti per imposte dirette e IRAP per importi compresi tra 5.001,00 e 15.000,00 euro dovranno, quindi, richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi dalla quale emerge il credito, da presentare entro il prossimo settembre.
Ad avviso dell'Autore, si tratta di crediti di importo modesto sui quali il costo per il rilascio del visto di conformità potrebbe incidere in maniera rilevante: detto rilascio, infatti, comporta una serie di verifiche che prescindono dall'entità del credito e che espongono il professionista a costi e rischi.
Fonte: Notiziario Eutekne – Italia Oggi del 9.5.2017, p. 26 - "Compensazioni, i costi lievitano" - Bongi
Sezione:   Autore : S.M.Perego