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09/12/2015 L’intermediario può incorrere in sanzioni a causa di Entratel S.M.Perego
20/01/2016 Agevolazioni prima casa - Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi S.M.Perego
09/12/2015 La domanda di riconoscimento di fabbricato rurale ha sempre effetto retroattivo S.M.Perego
09/12/2015 Gli accertamenti sull’anno 2010 scadono il 31.12.2015 S.M.Perego
16/12/2015 Dal 1.1.2016 diminuito il tasso di interesse legale S.M.Perego
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Titolo: Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro   Data : 09/05/2017
Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro
Il DL 50/2017 ha ridotto, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) dei crediti per imposte dirette, IRAP e IVA è subordinato all'apposizione del visto di conformità (ex art. 35 del DLgs. 241/97).
Le nuove norme si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a partire dal 24.4.2017; i precedenti vincoli si applicano, invece, alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità (cfr. ris. Agenzia Entrate 4.5.2017 n. 57)
I contribuenti che, in aderenza ai limiti previgenti, hanno utilizzato in compensazione i crediti per imposte dirette e IRAP per importi compresi tra 5.001,00 e 15.000,00 euro dovranno, quindi, richiedere l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi dalla quale emerge il credito, da presentare entro il prossimo settembre.
Ad avviso dell'Autore, si tratta di crediti di importo modesto sui quali il costo per il rilascio del visto di conformità potrebbe incidere in maniera rilevante: detto rilascio, infatti, comporta una serie di verifiche che prescindono dall'entità del credito e che espongono il professionista a costi e rischi.
Fonte: Notiziario Eutekne – Italia Oggi del 9.5.2017, p. 26 - "Compensazioni, i costi lievitano" - Bongi
Sezione:   Autore : S.M.Perego