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21/04/2016 Dall’1.5.2016 entra in vigore in Nuovo Codice doganale S.M.Perego
15/04/2016 La riscossione del canone RAI incontra le prime difficoltà S.M.Perego
21/03/2016 La comunicazione per le operazioni con paesi black list separate dallo spesometro S.M.Perego
18/04/2016 Deducibili in dichiarazione le somme assoggettate a tassazione in anni precedenti S.M.Perego
18/04/2016 Il 730 Precompilato parte dal foglio illustrativo S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
18/04/2016 Scade il 28.4.2016 il ricorso sulle variazioni colturali di fine 2015 S.M.Perego
18/04/2016 Precompilata ma non per tutti S.M.Perego
19/04/2016 Ancora sulla riforma degli appalti pubblici in attesa di pubblicazione sulla G.U. S.M.Perego
19/04/2016 Esenti da bollo i certificati anagrafici richiesti dagli uffici legali S.M.Perego

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Titolo: Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese   Data : 10/05/2017
Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese
Per C.T. Reg. Bologna 20.2.2017 n. 690/3/17, se, a processo instaurato, l'ente impositore annulla l'atto oggetto di ricorso, si verifica l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e non per rinuncia al ricorso.
Non può essere sostenuto che la contribuente, nei fatti, abbia accettato l'estinzione, come se si trattasse di rinuncia al ricorso, e che, di conseguenza, vi sia spazio per una compensazione automatica delle spese.
Ove, di contro, si fosse trattato di rinuncia ex art. 44 del DLgs. 546/92, questa ha effetto solo se accettata dalla controparte, e, salvo diverso accordo, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti.
Fonte: C.T. Reg. Bologna 20.2.2017 n. 690/3/17 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.5.2017 - "L’annullamento dell’atto a processo pendente non è una rinuncia all’appello" - Russo
Sezione:   Autore : S.M.Perego