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14/04/2017 In arrivo un taglio alle compensazioni derivanti da crediti IVA ed imposte S.M.Perego
14/04/2017 Pubblicato il nuovo modello DSU e le relative istruzioni S.M.Perego
18/04/2017 L’Agenzia delle Entrate interviene sul pagamento del bollo virtuale S.M.Perego
18/04/2017 L’INPS fissa le regole sull’utilizzo dei residui voucher S.M.Perego
18/04/2017 Con la dichiarazione dei redditi parte il visto di conformità per i crediti superiori a 5 mila euro S.M.Perego
18/04/2017 Necessaria l’analisi tecnica per l’iper-ammortamento S.M.Perego
18/04/2017 Il Comune non interviene sulle variazioni catastali con procedura DOCFA S.M.Perego
19/04/2017 Sempre meno tempo per intermediari e CAF per compilare i 730 S.M.Perego
19/04/2017 In G.U. il DPCM sul c.d. “Bonus Asilo Nido” S.M.Perego
19/04/2017 Scade il 21 aprile la domanda di rottamazione dei ruoli S.M.Perego

Records 1751 to 1760 of 2397
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Titolo: Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese   Data : 10/05/2017
Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese
Per C.T. Reg. Bologna 20.2.2017 n. 690/3/17, se, a processo instaurato, l'ente impositore annulla l'atto oggetto di ricorso, si verifica l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e non per rinuncia al ricorso.
Non può essere sostenuto che la contribuente, nei fatti, abbia accettato l'estinzione, come se si trattasse di rinuncia al ricorso, e che, di conseguenza, vi sia spazio per una compensazione automatica delle spese.
Ove, di contro, si fosse trattato di rinuncia ex art. 44 del DLgs. 546/92, questa ha effetto solo se accettata dalla controparte, e, salvo diverso accordo, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti.
Fonte: C.T. Reg. Bologna 20.2.2017 n. 690/3/17 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.5.2017 - "L’annullamento dell’atto a processo pendente non è una rinuncia all’appello" - Russo
Sezione:   Autore : S.M.Perego