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09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
12/12/2016 La "tonnage tax" si rinnova tacitamente S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
12/12/2016 Dal 13.12.2016 le opzioni per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego

Records 1871 to 1880 of 2397
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Titolo: Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese   Data : 10/05/2017
Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese
Per C.T. Reg. Bologna 20.2.2017 n. 690/3/17, se, a processo instaurato, l'ente impositore annulla l'atto oggetto di ricorso, si verifica l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e non per rinuncia al ricorso.
Non può essere sostenuto che la contribuente, nei fatti, abbia accettato l'estinzione, come se si trattasse di rinuncia al ricorso, e che, di conseguenza, vi sia spazio per una compensazione automatica delle spese.
Ove, di contro, si fosse trattato di rinuncia ex art. 44 del DLgs. 546/92, questa ha effetto solo se accettata dalla controparte, e, salvo diverso accordo, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti.
Fonte: C.T. Reg. Bologna 20.2.2017 n. 690/3/17 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.5.2017 - "L’annullamento dell’atto a processo pendente non è una rinuncia all’appello" - Russo
Sezione:   Autore : S.M.Perego