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Data Titolo Sezione Autore
18/12/2017 Dall’1.1.2018 esteso l’obbligo di assumere personale disabile S.M.Perego
18/12/2017 Dal 2018 i carburanti si pagano con bancomat o carte di credito S.M.Perego
18/12/2017 Dall’1.1.2018 il tasso di interesse legale passa allo 0,3% S.M.Perego
19/12/2017 Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
19/12/2017 Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente S.M.Perego
20/12/2017 Pubblicato l’elenco delle società e fondazioni destinatari dello split payment S.M.Perego
20/12/2017 Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento S.M.Perego
20/12/2017 L’agevolazione prima casa può estendersi anche all’acquisto della terza abitazione S.M.Perego
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese   Data : 10/05/2017
Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese
Per C.T. Reg. Bologna 20.2.2017 n. 690/3/17, se, a processo instaurato, l'ente impositore annulla l'atto oggetto di ricorso, si verifica l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e non per rinuncia al ricorso.
Non può essere sostenuto che la contribuente, nei fatti, abbia accettato l'estinzione, come se si trattasse di rinuncia al ricorso, e che, di conseguenza, vi sia spazio per una compensazione automatica delle spese.
Ove, di contro, si fosse trattato di rinuncia ex art. 44 del DLgs. 546/92, questa ha effetto solo se accettata dalla controparte, e, salvo diverso accordo, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti.
Fonte: C.T. Reg. Bologna 20.2.2017 n. 690/3/17 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.5.2017 - "L’annullamento dell’atto a processo pendente non è una rinuncia all’appello" - Russo
Sezione:   Autore : S.M.Perego