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20/10/2015 Alcuni dubbi sull’innalzamento del limite all’utilizzo del denaro contante S.M.Perego
20/10/2015 Resta reato l’omesso versamento ritenute previdenziali S.M.Perego
20/10/2015 Anomalie nel 730 precompilato – Unico integrativo entro il 29.12.2015 S.M.Perego
20/10/2015 Ancora possibile l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
20/10/2015 Proroghe previste nel 2016 alla detrazione del 50% e 65% S.M.Perego
20/10/2015 Come tassare i compensi di un medico-legale S.M.Perego
20/10/2015 Nuova IMU nel 2016 per i macchinari imbullonati a terra S.M.Perego
20/10/2015 Soppresso il lavoro a progetto restano i Co.co.co. S.M.Perego
21/10/2015 Impatto immediato per gli omessi versamenti con il D.Lgs. 158/2015 S.M.Perego
21/10/2015 Nessun aumento nel 2016 al contributo INPS ex L. 335/95 S.M.Perego

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Titolo: Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese   Data : 10/05/2017
Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese
Per C.T. Reg. Bologna 20.2.2017 n. 690/3/17, se, a processo instaurato, l'ente impositore annulla l'atto oggetto di ricorso, si verifica l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e non per rinuncia al ricorso.
Non può essere sostenuto che la contribuente, nei fatti, abbia accettato l'estinzione, come se si trattasse di rinuncia al ricorso, e che, di conseguenza, vi sia spazio per una compensazione automatica delle spese.
Ove, di contro, si fosse trattato di rinuncia ex art. 44 del DLgs. 546/92, questa ha effetto solo se accettata dalla controparte, e, salvo diverso accordo, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti.
Fonte: C.T. Reg. Bologna 20.2.2017 n. 690/3/17 – Il Quotidiano del Commercialista del 10.5.2017 - "L’annullamento dell’atto a processo pendente non è una rinuncia all’appello" - Russo
Sezione:   Autore : S.M.Perego