| L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio
Non vi è concordia di opinioni in merito alle spese processuali a seguito di istanza di rottamazione dei ruoli ex art. 6 del DL 193/2016: per alcuna giurisprudenza le spese vanno compensate (Cass. 5.5.2017 n. 10965; Cass. 3.3.2017 n. 5497), mentre per altra occorre effettuare un giudizio virtuale sull'esito della lite (Cass. 31.3.2017 n. 8377).
Se, invece, si rientra nella definizione delle liti, l'art. 11 del DL 50/2017 prevede che le spese sono in automatico compensate.
Dunque, ove il contribuente abbia, entro il 21.4.2017, presentato istanza di rottamazione, può valutare di presentare, in costanza dei requisiti di legge, domanda di definizione della lite entro il 30.9.2017, con il solo fine di ottenere la compensazione delle spese processuali (l'estinzione avverrebbe in tal caso non ai sensi dell'art. 6 del DL 193/2016 ma dell'art. 11 del DL 50/2017).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 10.5.2017 - "Giudici in ordine sparso sulle spese a seguito di rottamazione dei ruoli" - Cissello |