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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Scade il 30.9.2016 la presentazione dell’integrativa a credito relativa all’anno 2014 S.M.Perego
25/07/2016 Entro il 30.9.2016 l’Unico ad integrazione del Mod. 730 S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
09/09/2016 Riconosciuto il credito IVA anche con dichiarazione omessa S.M.Perego
13/09/2016 Accatastamento nella categoria D/1 per le centrali eoliche S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
13/09/2016 L’accertamento redditometrico può essere superato anche con presunzioni S.M.Perego

Records 1631 to 1640 of 2397
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Titolo: Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017   Data : 10/05/2017
Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017
In base all'art. 2 co. 1 del DL 50/2017, in vigore dal 24.4.2017, il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è sorto il diritto medesimo (vale a dire l'anno in cui l'imposta diviene esigibile).
Il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA previsto dal DL 50/2017 non è compatibile con la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per mancata emissione e registrazione delle fatture, nei termini di emissione dell'autofattura da regolarizzazione ex art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.
Quest'ultima norma consente, infatti, al cessionario o committente di un'operazione, il quale non abbia ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, di regolarizzare la cessione o prestazione ricevuta presentando entro 30 giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente un'autofattura in duplice esemplare e una ricevuta del versamento dell'imposta dovuta.
La Cassazione, con sentenza 3.8.2001 n. 10646, ha affermato che l'emissione dell'autofattura da regolarizzazione e l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa non precludono all'esercizio del diritto alla detrazione IVA.
È evidente, quindi, che il termine introdotto dal DL 50/2017 per l'esercizio della detrazione sarebbe disallineato rispetto a quello derivante dalla regolarizzazione mediante autofattura.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego