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Data Titolo Sezione Autore
31/05/2017 Sempre all’ultimo giorno la solita proroga, questa volta per la “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
10/03/2017 Sempre detraibile l’IVA per le migliorie su beni di terzi S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
19/04/2017 Sempre meno tempo per intermediari e CAF per compilare i 730 S.M.Perego
26/11/2015 Sempre obbligatorio il Reverse charge sui fornitori non residenti S.M.Perego
24/01/2018 Sempre possibile regolarizzare l’omesso versamento IVA da reverse charge S.M.Perego
02/11/2015 Sempre sull’assegnazione agevolata ai soci S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
14/03/2017 Sequestro e confisca per equivalente esteso anche alle polizze vita S.M.Perego

Records 2221 to 2230 of 2397
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Titolo: Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017   Data : 10/05/2017
Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017
In base all'art. 2 co. 1 del DL 50/2017, in vigore dal 24.4.2017, il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è sorto il diritto medesimo (vale a dire l'anno in cui l'imposta diviene esigibile).
Il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA previsto dal DL 50/2017 non è compatibile con la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per mancata emissione e registrazione delle fatture, nei termini di emissione dell'autofattura da regolarizzazione ex art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.
Quest'ultima norma consente, infatti, al cessionario o committente di un'operazione, il quale non abbia ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, di regolarizzare la cessione o prestazione ricevuta presentando entro 30 giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente un'autofattura in duplice esemplare e una ricevuta del versamento dell'imposta dovuta.
La Cassazione, con sentenza 3.8.2001 n. 10646, ha affermato che l'emissione dell'autofattura da regolarizzazione e l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa non precludono all'esercizio del diritto alla detrazione IVA.
È evidente, quindi, che il termine introdotto dal DL 50/2017 per l'esercizio della detrazione sarebbe disallineato rispetto a quello derivante dalla regolarizzazione mediante autofattura.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego