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Data Titolo Sezione Autore
10/11/2015 EQUITALIA-Nuovi modelli di rateizzazione per i contribuenti a partire dal 9 Novembre 2015 S.M.Perego
12/04/2017 Esami da revisore e da dottore commercialista separati S.M.Perego
12/11/2015 Esaminate le modifiche al regime sanzionatorio in una circolare della GdF S.M.Perego
04/07/2019 Esclusa l’applicazione di sanzioni per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi del secondo semestre 2019 S.M.Perego
19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego
17/10/2016 Escluse dalla determinazione del plafond le vendite presso i duty free S.M.Perego
13/11/2018 Escluse dall'obbligo di invio al SdI le operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
21/01/2019 Esclusi da esterometro se si emette la fattura elettronica S.M.Perego
14/11/2016 Esclusi da IRAP amministratori, sindaci e revisori – Obbligo di contabilità separate S.M.Perego

Records 671 to 680 of 2397
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Titolo: Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017   Data : 10/05/2017
Permangono dubbi sui limiti alla detrazione dell’IVA imposti dal DL 50/2017
In base all'art. 2 co. 1 del DL 50/2017, in vigore dal 24.4.2017, il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è sorto il diritto medesimo (vale a dire l'anno in cui l'imposta diviene esigibile).
Il nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA previsto dal DL 50/2017 non è compatibile con la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso per mancata emissione e registrazione delle fatture, nei termini di emissione dell'autofattura da regolarizzazione ex art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.
Quest'ultima norma consente, infatti, al cessionario o committente di un'operazione, il quale non abbia ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, di regolarizzare la cessione o prestazione ricevuta presentando entro 30 giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente un'autofattura in duplice esemplare e una ricevuta del versamento dell'imposta dovuta.
La Cassazione, con sentenza 3.8.2001 n. 10646, ha affermato che l'emissione dell'autofattura da regolarizzazione e l'irrogazione della relativa sanzione amministrativa non precludono all'esercizio del diritto alla detrazione IVA.
È evidente, quindi, che il termine introdotto dal DL 50/2017 per l'esercizio della detrazione sarebbe disallineato rispetto a quello derivante dalla regolarizzazione mediante autofattura.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego