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26/06/2017 I soci di SNC e SAS che optano per l’IRI determinano l’acconto in forma previsionale S.M.Perego
26/06/2017 Definiti i criteri di misurazione per la TARI S.M.Perego
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01/12/2017 Lo #Spesometro 2017 evidenzia le partite IVA cessate e la regolarità nella detrazione d’imposta S.M.Perego
03/01/2018 Il software RLI non funziona S.M.Perego
11/12/2017 Il conferimento dell’immobile al TRUST sconta le imposte in misura fissa S.M.Perego
07/12/2017 Approvato il nuovo modello di domanda per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego

Records 1311 to 1320 of 2397
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Titolo: Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti   Data : 11/05/2017
Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti
Nonostante gli intermediari siano stati abilitati dai propri clienti alla consultazione del loro cassetto fiscale non vi è traccia, alla data odierna, 11 maggio 2017, dei redditi percepiti dai loro clienti nell’anno 2016.
I dati sono stati resi disponibili, esclusivamente, nelle precompilate. Si rende, quindi, assai difficile ed oneroso il compito degli intermediari alla predisposizione delle dichiarazioni dei propri clienti. Quanto detto vale anche se l’intermediario accede alla consultazione del proprio cassetto fiscale, vi trova solo i redditi dichiarati negli anni precedenti nonostante l’amministrazione sia già a conoscenza delle eventuali ritenute che ha subito nell’anno 2016 poiché tratte dalle CU già comunicate da tempo.
La tanto menzionata semplificazione fiscale non trova riscontro alcuno nelle recenti norme emesse dal nostro legislatore e tanto meno agevola gli intermediari abilitati nel loro compito proprio dalla definizione: intermediario tra amministrazione e contribuente.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego