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Data Titolo Sezione Autore
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
14/10/2016 Dubbi sul “ne bis in idem” tra sanzione penale e amministrativa S.M.Perego
14/10/2016 Al via le istanze sulla classificazione tariffaria delle merci - Decisioni ITV e IVO S.M.Perego
14/10/2016 L’omesso versamento IVA periodico passa per il ravvedimento operoso S.M.Perego
14/10/2016 La cessione d'azienda con riserva della proprietà può comportare plusvalenze e/o minusvalenze S.M.Perego
17/10/2016 Il contributo integrativo escluso dagli oneri deducibili S.M.Perego
08/11/2016 Quali problemi quando il rogito non riporta la rideterminazione del costo fiscale dei terreni S.M.Perego
17/10/2016 Ravvedimento operoso - Le sanzioni e gli interessi devo essere calcolati sino alla data del loro pagamento S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego

Records 1921 to 1930 of 2397
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Titolo: Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti   Data : 11/05/2017
Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti
Nonostante gli intermediari siano stati abilitati dai propri clienti alla consultazione del loro cassetto fiscale non vi è traccia, alla data odierna, 11 maggio 2017, dei redditi percepiti dai loro clienti nell’anno 2016.
I dati sono stati resi disponibili, esclusivamente, nelle precompilate. Si rende, quindi, assai difficile ed oneroso il compito degli intermediari alla predisposizione delle dichiarazioni dei propri clienti. Quanto detto vale anche se l’intermediario accede alla consultazione del proprio cassetto fiscale, vi trova solo i redditi dichiarati negli anni precedenti nonostante l’amministrazione sia già a conoscenza delle eventuali ritenute che ha subito nell’anno 2016 poiché tratte dalle CU già comunicate da tempo.
La tanto menzionata semplificazione fiscale non trova riscontro alcuno nelle recenti norme emesse dal nostro legislatore e tanto meno agevola gli intermediari abilitati nel loro compito proprio dalla definizione: intermediario tra amministrazione e contribuente.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego