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23/03/2016 L’incapienza della detrazione IRPEF dei condòmini si trasferisce ai fornitori S.M.Perego
23/03/2016 Approvato il nuovo modello IVA TR S.M.Perego
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21/03/2016 Alcuni chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
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Titolo: Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti   Data : 11/05/2017
Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti
Nonostante gli intermediari siano stati abilitati dai propri clienti alla consultazione del loro cassetto fiscale non vi è traccia, alla data odierna, 11 maggio 2017, dei redditi percepiti dai loro clienti nell’anno 2016.
I dati sono stati resi disponibili, esclusivamente, nelle precompilate. Si rende, quindi, assai difficile ed oneroso il compito degli intermediari alla predisposizione delle dichiarazioni dei propri clienti. Quanto detto vale anche se l’intermediario accede alla consultazione del proprio cassetto fiscale, vi trova solo i redditi dichiarati negli anni precedenti nonostante l’amministrazione sia già a conoscenza delle eventuali ritenute che ha subito nell’anno 2016 poiché tratte dalle CU già comunicate da tempo.
La tanto menzionata semplificazione fiscale non trova riscontro alcuno nelle recenti norme emesse dal nostro legislatore e tanto meno agevola gli intermediari abilitati nel loro compito proprio dalla definizione: intermediario tra amministrazione e contribuente.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego