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23/09/2015 730 precompilato - Funziona? S.M.Perego
24/09/2015 Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Alcune FAQ S.M.Perego
24/09/2015 Elevata la soglia di non punibilità S.M.Perego
24/09/2015 Società non operative - Cancellazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
24/09/2015 Nuovo modello APE dall'1.10.2015 S.M.Perego
24/09/2015 Le imposte del venditore possono essere pagate dal compratore - Compravendita di terreno S.M.Perego
02/10/2015 Nuovi incentivi per gli impianti a fonti rinnovabili di energia S.M.Perego
28/09/2015 Scade il 30.9.2015 la domanda di rimborso IVA per i soggetti non residenti S.M.Perego

Records 501 to 510 of 2397
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Titolo: Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti   Data : 11/05/2017
Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti
Nonostante gli intermediari siano stati abilitati dai propri clienti alla consultazione del loro cassetto fiscale non vi è traccia, alla data odierna, 11 maggio 2017, dei redditi percepiti dai loro clienti nell’anno 2016.
I dati sono stati resi disponibili, esclusivamente, nelle precompilate. Si rende, quindi, assai difficile ed oneroso il compito degli intermediari alla predisposizione delle dichiarazioni dei propri clienti. Quanto detto vale anche se l’intermediario accede alla consultazione del proprio cassetto fiscale, vi trova solo i redditi dichiarati negli anni precedenti nonostante l’amministrazione sia già a conoscenza delle eventuali ritenute che ha subito nell’anno 2016 poiché tratte dalle CU già comunicate da tempo.
La tanto menzionata semplificazione fiscale non trova riscontro alcuno nelle recenti norme emesse dal nostro legislatore e tanto meno agevola gli intermediari abilitati nel loro compito proprio dalla definizione: intermediario tra amministrazione e contribuente.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego