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Data Titolo Sezione Autore
06/11/2015 Esenti da IMU gli immobili invenduti delle imprese immobiliari S.M.Perego
11/11/2015 Nelle visure catastali anche i metri quadri catastali ai fini TARI S.M.Perego
11/11/2015 Entro il 30.11.2015 IRAP con il metodo previsionale S.M.Perego
11/11/2015 Il Reverse Charge trova il cumulo giuridico S.M.Perego
11/11/2015 Si allarga la “Nota Integrativa” S.M.Perego
11/11/2015 La Patent box trova il suo modello S.M.Perego
12/11/2015 La superficie catastale rileva per il calcoli delle imposte S.M.Perego
12/11/2015 Dubbi sull’accesso al regime forfetario dei contribuenti minimi S.M.Perego
12/11/2015 Non di comodo le società con immobili inagibili S.M.Perego
12/11/2015 Ammesse al consolidato le società non residenti S.M.Perego

Records 831 to 840 of 2397
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Titolo: Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti   Data : 11/05/2017
Agli intermediari è inibita la consultazione dei dati dei propri clienti
Nonostante gli intermediari siano stati abilitati dai propri clienti alla consultazione del loro cassetto fiscale non vi è traccia, alla data odierna, 11 maggio 2017, dei redditi percepiti dai loro clienti nell’anno 2016.
I dati sono stati resi disponibili, esclusivamente, nelle precompilate. Si rende, quindi, assai difficile ed oneroso il compito degli intermediari alla predisposizione delle dichiarazioni dei propri clienti. Quanto detto vale anche se l’intermediario accede alla consultazione del proprio cassetto fiscale, vi trova solo i redditi dichiarati negli anni precedenti nonostante l’amministrazione sia già a conoscenza delle eventuali ritenute che ha subito nell’anno 2016 poiché tratte dalle CU già comunicate da tempo.
La tanto menzionata semplificazione fiscale non trova riscontro alcuno nelle recenti norme emesse dal nostro legislatore e tanto meno agevola gli intermediari abilitati nel loro compito proprio dalla definizione: intermediario tra amministrazione e contribuente.
Stefano M. Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego