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Data Titolo Sezione Autore
30/09/2016 Si perde la non punibilità se si omettono due versamenti consecutivi S.M.Perego
21/07/2016 Si rischia di decadere dai termini se non si svuota la casella pec S.M.Perego
22/11/2016 Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti S.M.Perego
15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
08/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria - Entratel lacunoso S.M.Perego
18/01/2016 Sistema Tessera Sanitaria alcune perplessità S.M.Perego
23/12/2014 Sister, variati i rimborsi delle convenzioni d’accesso all e banche dati ipotecaria e catastale news S.M.Perego
23/09/2010 SISTRI sostitusce il MUD news S.M.Perego
29/07/2016 Slitta a settembre la presentazione dei documenti richiesti per un controllo formale S.M.Perego
22/01/2016 Slitta la scadenza della trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego

Records 2241 to 2250 of 2397
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Titolo: Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità   Data : 11/05/2017
Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità
A seguito delle novità del DL 24.4.2017 n. 50, si segnala che l'Agenzia delle Entrate, Direzione regionale Lombardia, ha inviato alcune comunicazioni via PEC richiedendo ai professionisti di integrare la loro polizza assicurativa al fine di continuare ad essere abilitati al rilascio del visto di conformità (ex art. 35 del DLgs. 241/97).
L'integrazione va effettuata entro 30 giorni, in caso contrario si procederà alla cancellazione dall'elenco informatizzato dei professionisti abilitati.
Sul punto, si ricorda, infatti, che il citato DL 50/2017 ha ridotto, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l'utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) dei crediti per imposte dirette, IRAP e IVA è subordinato all'apposizione del visto di conformità.
Le nuove disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a partire dal 24.4.2017; i precedenti vincoli si applicano, invece, alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità (ris. Agenzia delle Entrate 4.5.2017 n. 57).
Fonte: DL 50/2017 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego