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22/02/2019 Le operazioni di interscambio con San Marino entrano nell’Esterometro S.M.Perego
12/10/2016 Le operazioni quadrangolari escluse da IVA alla prima cessione interna S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
15/10/2015 Le percentuali dei coefficienti di ammortamento non sono derogabili S.M.Perego
01/12/2016 Le piattaforme petrolifere sempre soggette ad ICI IMU e TASI S.M.Perego
02/03/2016 Le piattaforme petrolifere soggette a variazione catastale e IMU S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
04/04/2016 Le polizze vita sono soggetta a tassazione S.M.Perego
19/06/2017 Le prestazioni di lavoro occasionale e accessorio transitano sul sito INPS S.M.Perego
06/02/2017 Le principali novità del modello di Certificazione Unica 2017 S.M.Perego

Records 1451 to 1460 of 2397
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Titolo: Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità   Data : 11/05/2017
Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità
A seguito delle novità del DL 24.4.2017 n. 50, si segnala che l’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale Lombardia, ha inviato alcune comunicazioni via PEC richiedendo ai professionisti di integrare la loro polizza assicurativa al fine di continuare ad essere abilitati al rilascio del visto di conformità (ex art. 35 del DLgs. 241/97).
L’integrazione va effettuata entro 30 giorni, in caso contrario si procederà alla cancellazione dall’elenco informatizzato dei professionisti abilitati.
Sul punto, si ricorda, infatti, che il citato DL 50/2017 ha ridotto, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) dei crediti per imposte dirette, IRAP e IVA è subordinato all’apposizione del visto di conformità.
Le nuove disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a partire dal 24.4.2017; i precedenti vincoli si applicano, invece, alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità (ris. Agenzia delle Entrate 4.5.2017 n. 57).
Fonte: DL 50/2017 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego