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Data Titolo Sezione Autore
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
23/12/2014 RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTATORE AI FINI RETRIBUTIVI - APPLICAZIONE DELLE RITENUTE news S.M.Perego
21/03/2018 Responsabilità solidale tra committente e appaltatore S.M.Perego
23/12/2014 RESPONSABILITA’ FISCALE DEL COMMITTENTE E DELL’APPALTARORE – ABOLIZIONE ANCHE AI FINI DELLE RITENUTE DA LAVORO DIPENDENTE news S.M.Perego
20/10/2015 Resta reato l’omesso versamento ritenute previdenziali S.M.Perego
09/04/2018 Restano 5 giorni per correggere gli scarti dei dati fattura S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
01/03/2018 Rette asili nido – La fattura a chi paga Stefano M. Perego
07/08/2015 Rettifica di denunce mensili UniEmens anomale e provvisorie – Messaggio INPS S.M.Perego
08/04/2015 Reverse Charge - C.M. 14 del 27.3.2015 S.M.Perego

Records 2041 to 2050 of 2397
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Titolo: Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità   Data : 11/05/2017
Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità
A seguito delle novità del DL 24.4.2017 n. 50, si segnala che l’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale Lombardia, ha inviato alcune comunicazioni via PEC richiedendo ai professionisti di integrare la loro polizza assicurativa al fine di continuare ad essere abilitati al rilascio del visto di conformità (ex art. 35 del DLgs. 241/97).
L’integrazione va effettuata entro 30 giorni, in caso contrario si procederà alla cancellazione dall’elenco informatizzato dei professionisti abilitati.
Sul punto, si ricorda, infatti, che il citato DL 50/2017 ha ridotto, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) dei crediti per imposte dirette, IRAP e IVA è subordinato all’apposizione del visto di conformità.
Le nuove disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a partire dal 24.4.2017; i precedenti vincoli si applicano, invece, alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità (ris. Agenzia delle Entrate 4.5.2017 n. 57).
Fonte: DL 50/2017 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego