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18/04/2018 Nei Redditi PF il nuovo quadro LC per dichiarare la Cedolare Secca S.M.Perego
18/04/2018 Il trasferimento di un immobile al TRUST è sempre soggetto alle imposte fisse S.M.Perego
18/04/2018 Dichiarazione precompilata – Dubbi sulle CU comunicate dall’INPS S.M.Perego
18/04/2018 INPS - Certificazione Unica NON DISPONIBILE per i CAF S.M.Perego
18/04/2018 Scatta il penale per l’uso di fatture mediche false S.M.Perego
18/04/2018 Disponibili nuovi software di compilazione e controllo per la Comunicazione periodica Iva S.M.Perego
19/04/2018 INPS - 730 Precompilato rinviata la spedizione massiva a CAF e intermediari S.M.Perego
19/04/2018 La cassazione vincola l’agevolazione prima casa al trasferimento della residenza S.M.Perego
20/04/2018 Diffuse le istruzioni operative per il 2018 dalla Guardia di Finanza S.M.Perego
20/04/2018 Nuova Privacy in vigore dal 25.5.2018 S.M.Perego

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Titolo: Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità   Data : 11/05/2017
Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità
A seguito delle novità del DL 24.4.2017 n. 50, si segnala che l’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale Lombardia, ha inviato alcune comunicazioni via PEC richiedendo ai professionisti di integrare la loro polizza assicurativa al fine di continuare ad essere abilitati al rilascio del visto di conformità (ex art. 35 del DLgs. 241/97).
L’integrazione va effettuata entro 30 giorni, in caso contrario si procederà alla cancellazione dall’elenco informatizzato dei professionisti abilitati.
Sul punto, si ricorda, infatti, che il citato DL 50/2017 ha ridotto, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) dei crediti per imposte dirette, IRAP e IVA è subordinato all’apposizione del visto di conformità.
Le nuove disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a partire dal 24.4.2017; i precedenti vincoli si applicano, invece, alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità (ris. Agenzia delle Entrate 4.5.2017 n. 57).
Fonte: DL 50/2017 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego