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Data Titolo Sezione Autore
02/08/2018 Conservazione delle fatture elettroniche. Servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate S.M.Perego
07/08/2018 Deleghe Fatture e Corrispettivi – Intermediari non informati S.M.Perego
09/08/2018 Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software per la creazione del file “XML” S.M.Perego
09/08/2018 Confermata l’esclusione dall’imposta di bollo per le associazioni e società sportive S.M.Perego
09/08/2018 Fatture e corrispettivi impossibile la ricerca facilitata per gli intermediari S.M.Perego
04/09/2018 Scheda carburante – Fornitura con fattura elettronica in caso di netting S.M.Perego
04/09/2018 Per L’accertamento con adesione non rilevano i termini del regolamento comunale S.M.Perego
12/09/2018 Nuovo Regolamento Privacy (UE) 27.4.2016 n. 679 S.M.Perego
12/09/2018 INPS - Contributi IVS artigiani e commercianti – Pronti gli F24 S.M.Perego
12/09/2018 Credito d'imposta per investimenti pubblicitari S.M.Perego

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Titolo: Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità   Data : 11/05/2017
Agenzia delle Entrate - In arrivo una nuova stangata economica per il visto di conformità
A seguito delle novità del DL 24.4.2017 n. 50, si segnala che l’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale Lombardia, ha inviato alcune comunicazioni via PEC richiedendo ai professionisti di integrare la loro polizza assicurativa al fine di continuare ad essere abilitati al rilascio del visto di conformità (ex art. 35 del DLgs. 241/97).
L’integrazione va effettuata entro 30 giorni, in caso contrario si procederà alla cancellazione dall’elenco informatizzato dei professionisti abilitati.
Sul punto, si ricorda, infatti, che il citato DL 50/2017 ha ridotto, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale l’utilizzo in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione orizzontale) dei crediti per imposte dirette, IRAP e IVA è subordinato all’apposizione del visto di conformità.
Le nuove disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni presentate a partire dal 24.4.2017; i precedenti vincoli si applicano, invece, alle dichiarazioni già presentate entro il 23.4.2017 prive del visto di conformità (ris. Agenzia delle Entrate 4.5.2017 n. 57).
Fonte: DL 50/2017 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego