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28/12/2016 La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati” S.M.Perego
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29/12/2016 Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza S.M.Perego
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29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego

Records 1511 to 1520 of 2397
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Titolo: L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro   Data : 11/05/2017
L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro
Ai sensi dell'art. 54 co. 5 del TUIR (come modificato dal Ddl. di tutela del lavoro autonomo, approvato definitivamente dal Senato il 10.5.2017), le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale, entro il limite annuo di 10.000 euro. Sono incluse tra le spese deducibili secondo tale disciplina anche quelle di viaggio e soggiorno (pertanto, le spese di vitto e alloggio, ove sostenute nell'ambito di corsi di formazione, divengono deducibili per intero, ferma restando la suddetta soglia massima di 10.000,00 euro).
Viene altresì espressamente sancita l'integrale deducibilità dal reddito di lavoro autonomo professionale:
- delle spese sostenute (entro il limite annuo di 5.000 euro) per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati in base alla disciplina vigente;
- degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Le suddette modifiche si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 (vale a dire, dal 2017, con il primo impatto sul modello REDDITI 2018).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2017 - "Fino a 10.000 euro formazione dei professionisti interamente deducibile" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego