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Data Titolo Sezione Autore
01/06/2016 Solo i fabbricati accatastati in A/6 e D/10 possono essere considerati rurali S.M.Perego
28/10/2015 Solo l’acquirente paga l’IVA se non si vede riconosciute le agevolazioni prima casa S.M.Perego
10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/05/2017 Solo la rinuncia al ricorso salva dalle spese S.M.Perego
15/06/2015 Somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale - Versamento mediante il modello F24 S.M.Perego
24/06/2016 Sono indetraibili gli interessi contratti dalla cooperativa edilizia S.M.Perego
30/04/2015 Sono pervenute dall’INPS le istruzioni relative alle iscrizioni ai sindacati S.M.Perego
30/06/2016 Sono sempre detraibili le spese sostenute nel c.d. “mini condominio” S.M.Perego
30/06/2017 Sono soggetti ad IVA il trasporto di beni in esportazione verso soggetti diversi dall'esportatore S.M.Perego
20/10/2015 Soppresso il lavoro a progetto restano i Co.co.co. S.M.Perego

Records 2261 to 2270 of 2397
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Titolo: L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro   Data : 11/05/2017
L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro
Ai sensi dell'art. 54 co. 5 del TUIR (come modificato dal Ddl. di tutela del lavoro autonomo, approvato definitivamente dal Senato il 10.5.2017), le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale, entro il limite annuo di 10.000 euro. Sono incluse tra le spese deducibili secondo tale disciplina anche quelle di viaggio e soggiorno (pertanto, le spese di vitto e alloggio, ove sostenute nell'ambito di corsi di formazione, divengono deducibili per intero, ferma restando la suddetta soglia massima di 10.000,00 euro).
Viene altresì espressamente sancita l'integrale deducibilità dal reddito di lavoro autonomo professionale:
- delle spese sostenute (entro il limite annuo di 5.000 euro) per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati in base alla disciplina vigente;
- degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Le suddette modifiche si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 (vale a dire, dal 2017, con il primo impatto sul modello REDDITI 2018).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2017 - "Fino a 10.000 euro formazione dei professionisti interamente deducibile" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego