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Data Titolo Sezione Autore
11/03/2016 Gli accomandatari di Sas immobiliari esclusi dai versamenti INPS S.M.Perego
14/03/2016 Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
14/03/2016 Da sabato 12.3.2016 le dimissioni sono solo telematiche S.M.Perego
14/03/2016 Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge S.M.Perego
14/03/2016 Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP S.M.Perego
14/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga del 730 ma di unico non si parla S.M.Perego
15/03/2016 Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito S.M.Perego
04/03/2016 INPS Assegno di disoccupazione in esenzione da IRPEF S.M.Perego
14/06/2016 Anche i forfetari sono chiamati al versamento degli acconti S.M.Perego

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Titolo: L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro   Data : 11/05/2017
L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro
Ai sensi dell'art. 54 co. 5 del TUIR (come modificato dal Ddl. di tutela del lavoro autonomo, approvato definitivamente dal Senato il 10.5.2017), le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale, entro il limite annuo di 10.000 euro. Sono incluse tra le spese deducibili secondo tale disciplina anche quelle di viaggio e soggiorno (pertanto, le spese di vitto e alloggio, ove sostenute nell'ambito di corsi di formazione, divengono deducibili per intero, ferma restando la suddetta soglia massima di 10.000,00 euro).
Viene altresì espressamente sancita l'integrale deducibilità dal reddito di lavoro autonomo professionale:
- delle spese sostenute (entro il limite annuo di 5.000 euro) per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati in base alla disciplina vigente;
- degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Le suddette modifiche si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 (vale a dire, dal 2017, con il primo impatto sul modello REDDITI 2018).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2017 - "Fino a 10.000 euro formazione dei professionisti interamente deducibile" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego