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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro   Data : 11/05/2017
L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro
Ai sensi dell'art. 54 co. 5 del TUIR (come modificato dal Ddl. di tutela del lavoro autonomo, approvato definitivamente dal Senato il 10.5.2017), le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo professionale, entro il limite annuo di 10.000 euro. Sono incluse tra le spese deducibili secondo tale disciplina anche quelle di viaggio e soggiorno (pertanto, le spese di vitto e alloggio, ove sostenute nell'ambito di corsi di formazione, divengono deducibili per intero, ferma restando la suddetta soglia massima di 10.000,00 euro).
Viene altresì espressamente sancita l'integrale deducibilità dal reddito di lavoro autonomo professionale:
- delle spese sostenute (entro il limite annuo di 5.000 euro) per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno dell'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati in base alla disciplina vigente;
- degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Le suddette modifiche si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 (vale a dire, dal 2017, con il primo impatto sul modello REDDITI 2018).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2017 - "Fino a 10.000 euro formazione dei professionisti interamente deducibile" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego