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22/11/2016 Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
24/11/2016 AL 16.12.2016 IMU e TASI ridotta al 75% solo per gli immobili locati a canone concordato S.M.Perego
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06/02/2017 Il valore dei beni strumentali condiziona l’accesso al regime forfetario S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
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25/11/2016 La somministrazione di alimenti e bevande da parte di enti e Onlus è sempre attività commerciale S.M.Perego
25/11/2016 Le ultime novità in tema di comunicazione trimestrale dei dati iva S.M.Perego

Records 1781 to 1790 of 2397
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Titolo: INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014   Data : 11/05/2017
INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014
L’INPS, con il messaggio 10.5.2017 n. 1947, ha chiarito che per accedere all'indennità di maternità, è sufficiente che le lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato ex L. 190/2014, come modificato dalla L. 208/2015, soddisfino il requisito della piena regolarità contributiva. Quest’ultima sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato, ivi compreso il contributo di maternità, che rimane invariato (7,44 euro annui) rispetto al regime ordinario.
In tale situazione, l’indennità di maternità deve essere riconosciuta anche quando il versamento contributivo IVS non risulta sufficiente a coprire tutte le mensilità.
Si ricorda che nell'ambito del regime forfetario, dopo le modifiche apportate dalla L. 208/2015, l’agevolazione contributiva comporta una riduzione del 35% dei contributi dovuti, rispetto all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito.
Font: Messaggio INPS 10.5.2017 n. 1947 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2017 - "Indennità di maternità alle “forfetarie” con la sola regolarità contributiva" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego