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Data Titolo Sezione Autore
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego
09/12/2016 Esclusi dalla TASI i conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale S.M.Perego
09/12/2016 Rateizzabile il debito d’imposta sulle accise S.M.Perego
09/12/2016 Nel 2017 iper-ammortamento del 150% per i beni ad alto contenuto tecnologico S.M.Perego
12/12/2016 La "tonnage tax" si rinnova tacitamente S.M.Perego
09/12/2016 Prorogate nel 2017 le detrazioni 50% e 65% ma escluso il bonus mobili per le giovani coppie S.M.Perego
12/12/2016 Dal 13.12.2016 le opzioni per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
07/12/2016 Compete il rimborso dell’IVA se l’Agenzia delle Entrate qualifica la cessione di beni strumentali in cessione d’azienda S.M.Perego
07/12/2016 In chiaro i conti svizzeri di soggetti italiani S.M.Perego
07/12/2016 Escluse da IRAP le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia S.M.Perego

Records 1871 to 1880 of 2397
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Titolo: INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014   Data : 11/05/2017
INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014
L’INPS, con il messaggio 10.5.2017 n. 1947, ha chiarito che per accedere all'indennità di maternità, è sufficiente che le lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato ex L. 190/2014, come modificato dalla L. 208/2015, soddisfino il requisito della piena regolarità contributiva. Quest’ultima sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato, ivi compreso il contributo di maternità, che rimane invariato (7,44 euro annui) rispetto al regime ordinario.
In tale situazione, l’indennità di maternità deve essere riconosciuta anche quando il versamento contributivo IVS non risulta sufficiente a coprire tutte le mensilità.
Si ricorda che nell'ambito del regime forfetario, dopo le modifiche apportate dalla L. 208/2015, l’agevolazione contributiva comporta una riduzione del 35% dei contributi dovuti, rispetto all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito.
Font: Messaggio INPS 10.5.2017 n. 1947 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2017 - "Indennità di maternità alle “forfetarie” con la sola regolarità contributiva" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego