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Data Titolo Sezione Autore
07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014   Data : 11/05/2017
INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014
L’INPS, con il messaggio 10.5.2017 n. 1947, ha chiarito che per accedere all'indennità di maternità, è sufficiente che le lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato ex L. 190/2014, come modificato dalla L. 208/2015, soddisfino il requisito della piena regolarità contributiva. Quest’ultima sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato, ivi compreso il contributo di maternità, che rimane invariato (7,44 euro annui) rispetto al regime ordinario.
In tale situazione, l’indennità di maternità deve essere riconosciuta anche quando il versamento contributivo IVS non risulta sufficiente a coprire tutte le mensilità.
Si ricorda che nell'ambito del regime forfetario, dopo le modifiche apportate dalla L. 208/2015, l’agevolazione contributiva comporta una riduzione del 35% dei contributi dovuti, rispetto all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito.
Font: Messaggio INPS 10.5.2017 n. 1947 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2017 - "Indennità di maternità alle “forfetarie” con la sola regolarità contributiva" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego