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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014   Data : 11/05/2017
INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014
L’INPS, con il messaggio 10.5.2017 n. 1947, ha chiarito che per accedere all'indennità di maternità, è sufficiente che le lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato ex L. 190/2014, come modificato dalla L. 208/2015, soddisfino il requisito della piena regolarità contributiva. Quest’ultima sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato, ivi compreso il contributo di maternità, che rimane invariato (7,44 euro annui) rispetto al regime ordinario.
In tale situazione, l’indennità di maternità deve essere riconosciuta anche quando il versamento contributivo IVS non risulta sufficiente a coprire tutte le mensilità.
Si ricorda che nell'ambito del regime forfetario, dopo le modifiche apportate dalla L. 208/2015, l’agevolazione contributiva comporta una riduzione del 35% dei contributi dovuti, rispetto all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito.
Font: Messaggio INPS 10.5.2017 n. 1947 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2017 - "Indennità di maternità alle “forfetarie” con la sola regolarità contributiva" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego