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24/09/2015 Le imposte del venditore possono essere pagate dal compratore - Compravendita di terreno S.M.Perego
24/09/2015 Società non operative - Cancellazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
24/09/2015 Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere – Alcune FAQ S.M.Perego
24/09/2015 Elevata la soglia di non punibilità S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego
28/09/2015 Scade il 30.9.2015 la domanda di rimborso IVA per i soggetti non residenti S.M.Perego
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
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Titolo: INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014   Data : 11/05/2017
INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014
L’INPS, con il messaggio 10.5.2017 n. 1947, ha chiarito che per accedere all'indennità di maternità, è sufficiente che le lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato ex L. 190/2014, come modificato dalla L. 208/2015, soddisfino il requisito della piena regolarità contributiva. Quest’ultima sussiste quando risultino versati tutti i contributi previsti dalla legge per il regime agevolato, ivi compreso il contributo di maternità, che rimane invariato (7,44 euro annui) rispetto al regime ordinario.
In tale situazione, l’indennità di maternità deve essere riconosciuta anche quando il versamento contributivo IVS non risulta sufficiente a coprire tutte le mensilità.
Si ricorda che nell'ambito del regime forfetario, dopo le modifiche apportate dalla L. 208/2015, l’agevolazione contributiva comporta una riduzione del 35% dei contributi dovuti, rispetto all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito.
Font: Messaggio INPS 10.5.2017 n. 1947 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.5.2017 - "Indennità di maternità alle “forfetarie” con la sola regolarità contributiva" - Redazione
Sezione:   Autore : S.M.Perego