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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
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Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Riviste le violazioni in tema di reverse charge   Data : 17/05/2017
Riviste le violazioni in tema di reverse charge
Nella circ. Agenzia Entrate 11.5.2017 n. 16 viene esaminato il sistema sanzionatorio in tema di reverse charge, alla luce delle novità apportate dal DLgs. 24.9.2015 n. 158, specificando che opera il favor rei con il limite dell'atto impositivo ormai definitivo.
Tra l'altro, si specifica che:
- la procedura che consente al cessionario/committente di regolarizzare l'operazione quando il cedente/prestatore non ha emesso fattura o l'ha emessa ma irregolare, normata dall'art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97, non opera per le cessioni intracomunitarie, posto che l'art. 46 co. 5 del DL 331/93 non è stato implicitamente abrogato (per queste, comunque, c'è la sanzione del co. 9-bis per l'omessa regolarizzazione);
- ove il reverse charge sia stato indebitamente applicato, la sanzione del co. 9-bis.2. trova applicazione solo in casi, come quello della stabile organizzazione occulta, in cui vige incertezza sul regime IVA applicabile, mentre se non vi sono incertezze il disconoscimento del reverse charge legittima le consuete sanzioni proporzionali dei commi 1 e 8 dell'art. 6 del DLgs. 471/97;
- nel caso di cui al punto precedente, così come nell'indebita emissione di fattura con IVA, le sanzioni fisse (da 250,00 euro a 10.000,00 euro) applicabili, a seconda dei casi, nei confronti del cliente o del fornitore, vanno computate prendendo come riferimento la singola liquidazione (mensile o trimestrale) e il singolo fornitore o cliente, non la singola operazione.
Inoltre, l'Agenzia nella circ. 11.5.2017 n. 16, specifica che il regime previsto per l'indebito assolvimento dell'IVA tramite inversione contabile in caso di operazioni esenti o non imponibili trova applicazione, in generale, per le operazioni inesistenti in reverse charge (si allude al comma 9-bis.3 dell'art. 6 del DLgs. 471/97, introdotto dal DLgs. 24.9.2015 n. 158).
Quindi, in caso di operazioni inesistenti (da quanto emerge dalla circolare, sembra possa trattarsi di inesistenza sia oggettiva sia soggettiva), da un lato, l'Ufficio neutralizza l'operazione espungendo il credito e il debito nelle liquidazioni evitando così di disconoscere la detrazione, dall'altro, irroga la sanzione dal 5% al 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro.
Detta conclusione trova conferma nella modifica, apportata, sempre dal DLgs. 24.9.2015 n. 158, all'art. 21 co. 7 del DPR 633/72, per effetto della quale l'IVA su operazioni inesistenti non è più dovuta da "chiunque" l'abbia addebitata, ma dal cedente/prestatore.
Viene completamente sconfessata la presa di posizione di Cass. 9.8.2016 n. 16679, che legittimava la negazione della detrazione e le sanzioni proporzionali piene da dichiarazione infedele e indebita detrazione.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 11.5.2017 n. 16 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2017 - "Operazioni inesistenti in reverse charge non fanno perdere la detrazione" "Errori sul reverse charge meno cari"- Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego