Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
19/07/2016 Entro il 31.12.2016 la contabilizzazione dei consumi effettivi per ogni singola unità immobiliare S.M.Perego
16/11/2016 Entro il 31.12.2016 occorre adeguare gli statuti delle società a partecipazione pubblica S.M.Perego
26/05/2016 Entro il 31.5.2016 è possibile ricorrere all’estromissione agevolata S.M.Perego
30/04/2018 Entro il 4 luglio 2018 si dichiarano alla CCIAA i proprietari effettivi di Spa e Trust S.M.Perego
25/01/2016 Entro il 7 marzo la trasmissione telematica della C.U. 2016 S.M.Perego
07/03/2016 Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari S.M.Perego
19/01/2017 Equitalia – Nuovo modello “DA2” per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
16/09/2014 Equitalia Notifiche via PEC news S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
19/12/2016 Equitalia salva la rottamazione delle rate scadenti dall'1.10.2016 al 31.12.2016 S.M.Perego

Records 661 to 670 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Riviste le violazioni in tema di reverse charge   Data : 17/05/2017
Riviste le violazioni in tema di reverse charge
Nella circ. Agenzia Entrate 11.5.2017 n. 16 viene esaminato il sistema sanzionatorio in tema di reverse charge, alla luce delle novità apportate dal DLgs. 24.9.2015 n. 158, specificando che opera il favor rei con il limite dell'atto impositivo ormai definitivo.
Tra l'altro, si specifica che:
- la procedura che consente al cessionario/committente di regolarizzare l'operazione quando il cedente/prestatore non ha emesso fattura o l'ha emessa ma irregolare, normata dall'art. 6 co. 9-bis del DLgs. 471/97, non opera per le cessioni intracomunitarie, posto che l'art. 46 co. 5 del DL 331/93 non è stato implicitamente abrogato (per queste, comunque, c'è la sanzione del co. 9-bis per l'omessa regolarizzazione);
- ove il reverse charge sia stato indebitamente applicato, la sanzione del co. 9-bis.2. trova applicazione solo in casi, come quello della stabile organizzazione occulta, in cui vige incertezza sul regime IVA applicabile, mentre se non vi sono incertezze il disconoscimento del reverse charge legittima le consuete sanzioni proporzionali dei commi 1 e 8 dell'art. 6 del DLgs. 471/97;
- nel caso di cui al punto precedente, così come nell'indebita emissione di fattura con IVA, le sanzioni fisse (da 250,00 euro a 10.000,00 euro) applicabili, a seconda dei casi, nei confronti del cliente o del fornitore, vanno computate prendendo come riferimento la singola liquidazione (mensile o trimestrale) e il singolo fornitore o cliente, non la singola operazione.
Inoltre, l'Agenzia nella circ. 11.5.2017 n. 16, specifica che il regime previsto per l'indebito assolvimento dell'IVA tramite inversione contabile in caso di operazioni esenti o non imponibili trova applicazione, in generale, per le operazioni inesistenti in reverse charge (si allude al comma 9-bis.3 dell'art. 6 del DLgs. 471/97, introdotto dal DLgs. 24.9.2015 n. 158).
Quindi, in caso di operazioni inesistenti (da quanto emerge dalla circolare, sembra possa trattarsi di inesistenza sia oggettiva sia soggettiva), da un lato, l'Ufficio neutralizza l'operazione espungendo il credito e il debito nelle liquidazioni evitando così di disconoscere la detrazione, dall'altro, irroga la sanzione dal 5% al 10% dell'imponibile, con un minimo di 1.000,00 euro.
Detta conclusione trova conferma nella modifica, apportata, sempre dal DLgs. 24.9.2015 n. 158, all'art. 21 co. 7 del DPR 633/72, per effetto della quale l'IVA su operazioni inesistenti non è più dovuta da "chiunque" l'abbia addebitata, ma dal cedente/prestatore.
Viene completamente sconfessata la presa di posizione di Cass. 9.8.2016 n. 16679, che legittimava la negazione della detrazione e le sanzioni proporzionali piene da dichiarazione infedele e indebita detrazione.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 11.5.2017 n. 16 – Il Quotidiano del Commercialista del 12.5.2017 - "Operazioni inesistenti in reverse charge non fanno perdere la detrazione" "Errori sul reverse charge meno cari"- Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego