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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilità fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
27/02/2019 I soggetti identificati ai fini IVA senza fattura elettronica e esterometro S.M.Perego
29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
11/04/2019 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica S.M.Perego
28/06/2019 In arrivo, nel cassetto fiscale del contribuente, gli avvisi di accertamento sugli Studi di settore per il triennio 2015-2016-2017 S.M.Perego
08/05/2019 INPS – Al via la riduzione dei trattamenti pensionistici S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
23/05/2019 Inutile proroga per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi senza parlare della mancanza degli ISA S.M.Perego
09/09/2019 ISA anche per enti non profit S.M.Perego
24/07/2019 La fattura differita sconta il campo “data” S.M.Perego

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Titolo: Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie   Data : 17/05/2017
Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie
La ris. Agenzia delle Entrate 12.5.2017 n. 60, con riguardo al trattamento IVA da riservare ad alcuni servizi sanitari erogati direttamente dalle farmacie, ha chiarito che rientrano nel regime di esenzione IVA (art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72):
- le prestazioni delle farmacie che comportano la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, qualora richieste dal medico o dal pediatra;
- le prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, se prescritti da medici o pediatri ed erogati "anche" avvalendosi di personale infermieristico.
Sono imponibili IVA, invece, con aliquota ordinaria:
- le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, se eseguite direttamente dal paziente senza l'ausilio di un professionista sanitario;
- il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti.
Il documento di prassi ha precisato, inoltre, che i corrispettivi derivanti dai servizi sopra descritti possono essere certificati attraverso l'emissione dello scontrino "parlante".
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 12.5.2017 n. 60 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.5.2017 - "Scontrino parlante per le prestazioni sanitarie in farmacia" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego