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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
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Titolo: Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie   Data : 17/05/2017
Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie
La ris. Agenzia delle Entrate 12.5.2017 n. 60, con riguardo al trattamento IVA da riservare ad alcuni servizi sanitari erogati direttamente dalle farmacie, ha chiarito che rientrano nel regime di esenzione IVA (art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72):
- le prestazioni delle farmacie che comportano la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, qualora richieste dal medico o dal pediatra;
- le prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, se prescritti da medici o pediatri ed erogati "anche" avvalendosi di personale infermieristico.
Sono imponibili IVA, invece, con aliquota ordinaria:
- le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, se eseguite direttamente dal paziente senza l'ausilio di un professionista sanitario;
- il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti.
Il documento di prassi ha precisato, inoltre, che i corrispettivi derivanti dai servizi sopra descritti possono essere certificati attraverso l'emissione dello scontrino "parlante".
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 12.5.2017 n. 60 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.5.2017 - "Scontrino parlante per le prestazioni sanitarie in farmacia" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego