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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie   Data : 17/05/2017
Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie
La ris. Agenzia delle Entrate 12.5.2017 n. 60, con riguardo al trattamento IVA da riservare ad alcuni servizi sanitari erogati direttamente dalle farmacie, ha chiarito che rientrano nel regime di esenzione IVA (art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72):
- le prestazioni delle farmacie che comportano la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, qualora richieste dal medico o dal pediatra;
- le prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, se prescritti da medici o pediatri ed erogati "anche" avvalendosi di personale infermieristico.
Sono imponibili IVA, invece, con aliquota ordinaria:
- le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, se eseguite direttamente dal paziente senza l'ausilio di un professionista sanitario;
- il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti.
Il documento di prassi ha precisato, inoltre, che i corrispettivi derivanti dai servizi sopra descritti possono essere certificati attraverso l'emissione dello scontrino "parlante".
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 12.5.2017 n. 60 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.5.2017 - "Scontrino parlante per le prestazioni sanitarie in farmacia" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego