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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie   Data : 17/05/2017
Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie
La ris. Agenzia delle Entrate 12.5.2017 n. 60, con riguardo al trattamento IVA da riservare ad alcuni servizi sanitari erogati direttamente dalle farmacie, ha chiarito che rientrano nel regime di esenzione IVA (art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72):
- le prestazioni delle farmacie che comportano la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, qualora richieste dal medico o dal pediatra;
- le prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, se prescritti da medici o pediatri ed erogati "anche" avvalendosi di personale infermieristico.
Sono imponibili IVA, invece, con aliquota ordinaria:
- le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, se eseguite direttamente dal paziente senza l'ausilio di un professionista sanitario;
- il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti.
Il documento di prassi ha precisato, inoltre, che i corrispettivi derivanti dai servizi sopra descritti possono essere certificati attraverso l'emissione dello scontrino "parlante".
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 12.5.2017 n. 60 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.5.2017 - "Scontrino parlante per le prestazioni sanitarie in farmacia" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego