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Data Titolo Sezione Autore
24/07/2015 Le rendite catastali sono impugnabili da parte del Comune davanti al Giudice tributario S.M.Perego
24/07/2015 Al via il “bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego
05/08/2015 La modifica dei caratteri sessuali detraibile in dichiarazione dei redditi S.M.Perego
24/07/2015 Nuove semplificazioni per l’accesso al regime di vantaggio S.M.Perego
05/08/2015 Pubblicato il provv. che norma le modalità tecniche per il riporto nel 730/2016 delle spese mediche S.M.Perego
24/07/2015 Dividendi percepiti da persone fisiche ed enti non commerciali in Unico 2015 S.M.Perego
28/07/2015 La sospensione feriale dei termini processuali S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
28/07/2015 Estensione dei termini per il ravvedimento e violazioni non contestate nell'atto impositivo S.M.Perego

Records 681 to 690 of 2397
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Titolo: Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie   Data : 17/05/2017
Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie
La ris. Agenzia delle Entrate 12.5.2017 n. 60, con riguardo al trattamento IVA da riservare ad alcuni servizi sanitari erogati direttamente dalle farmacie, ha chiarito che rientrano nel regime di esenzione IVA (art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72):
- le prestazioni delle farmacie che comportano la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, qualora richieste dal medico o dal pediatra;
- le prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, se prescritti da medici o pediatri ed erogati "anche" avvalendosi di personale infermieristico.
Sono imponibili IVA, invece, con aliquota ordinaria:
- le prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, se eseguite direttamente dal paziente senza l'ausilio di un professionista sanitario;
- il servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti.
Il documento di prassi ha precisato, inoltre, che i corrispettivi derivanti dai servizi sopra descritti possono essere certificati attraverso l'emissione dello scontrino "parlante".
Fonte: Ris. Agenzia delle Entrate 12.5.2017 n. 60 – Il Quotidiano del Commercialista del 13.5.2017 - "Scontrino parlante per le prestazioni sanitarie in farmacia" - Gazzera
Sezione:   Autore : S.M.Perego