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10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego

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Titolo: Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente   Data : 17/05/2017
Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente
L'art. 8 co. 1 e 2 del Ddl. di tutela del lavoro autonomo (c.d. "Jobs act autonomi"), approvato definitivamente il 10.5.2017, modifica ulteriormente il regime delle spese sostenute direttamente dal committente a beneficio del professionista (c.d. spese "prepagate"), contenuto nel secondo periodo dell'art. 54 co. 5 del TUIR.
In particolare, dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), la disciplina attualmente prevista per le spese di vitto e alloggio "prepagate" viene estesa a tutte le spese "prepagate" dal committente, relative all'esecuzione di un incarico conferito. In assenza di questo intervento normativo, dal 2017 la semplificazione avrebbe interessato, oltre alle spese "prepagate" di vitto e alloggio, solo quelle "prepagate" di viaggio e trasporto (per via dell'intervento dell'art. 7-quater comma 5 del DL 193/2016 convertito).
Viene altresì previsto che le soglie di deducibilità ordinariamente applicabili alle spese di vitto e alloggio (75% dell'onere sostenuto, nei limiti del 2% del reddito di lavoro autonomo professionale) non si estendono ai medesimi costi se, nello stesso tempo, questi sono:
- sostenuti dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico;
- addebitati analiticamente in capo al committente.
Fonte: Art. 8 co. 1 e 2 del Ddl. di tutela del lavoro autonomo (c.d. "Jobs act autonomi") – Il Quotidiano del Commercialista del 15.5.2017 - "Dal 2017, “semplificate” per i professionisti tutte le spese prepagate" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego